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Regolamento dei concorsi

  • Art. 5
    Svolgimento delle prove
    1. Le modalità di svolgimento delle prove sono decise, per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero dal bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla specifica procedura concorsuale. Le modalità di svolgimento decise sono riportate a verbale.
    2. Il bando di concorso può prevedere prove selettive che consistono, di norma, in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata sulle materie, ed eventualmente sugli argomenti, indicati dal medesimo bando. La selezione dei quesiti oggetto della prova è operata da candidati mediante sorteggio.
    3. Per lo svolgimento delle prove che comportano la stesura di un elaborato non a correzione informatizzata, si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 14.
    4. In ciascuno dei giorni di svolgimento delle prove che comportino la stesura di un elaborato, la Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'avvio di ogni prova, discute le proposte presentate, il giorno stesso, da ciascun membro e ne formula collegialmente tre da sottoporre al sorteggio dei candidati. Le proposte, appena formulate, sono firmate dal Presidente e sono chiuse in tre distinte buste, non numerate né contrassegnate in alcun modo, ognuna firmata sul lembo di chiusura dal Presidente e dal segretario.
    5. Quando una fase del concorso comporti la stesura di più elaborati, il bando ne prevede, di norma, la correzione abbinata. In tal caso, per la prima prova, ogni candidato deve estrarre una busta, destinata a contenere l'elaborato, numerata su tagliando laterale. Le buste sono numerate progressivamente, fino a concorrenza del numero dei candidati. Il numero della busta estratta è riportato su un elenco nominativo; il candidato, constatato che il numero riportato in corrispondenza del suo nome corrisponda a quello della busta estratta, appone la sua firma sull'elenco.
    6. Per ogni successiva prova della medesima fase, al candidato viene consegnata una busta sul cui tagliando è apposto lo stesso numero della busta estratta il primo giorno. E' cura del candidato controllare la corrispondenza del numero.
    7. Per ogni prova, insieme con la busta destinata a contenere l'elaborato, al candidato viene consegnato il restante materiale per lo svolgimento della prova stessa, compresa una scheda per l'indicazione dei dati anagrafici e una busta di dimensioni più piccole in cui riporre la scheda stessa.
    8. Al termine di ogni prova, il candidato inserisce, nella busta numerata, la busta chiusa contenente la scheda con i dati anagrafici, nonché l'elaborato. Consegna quindi la busta numerata, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione della firma del Presidente o di un membro della Commissione sul lembo di chiusura. Al termine della consegna, tutte le buste, previo controllo che il loro numero corrisponda a quello dei candidati presenti, sono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione.
    9. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si procede, alla presenza del candidato, a riunire in un'unica busta le buste contrassegnate dallo stesso numero di tagliando, previa eliminazione dei tagliandi stessi. La busta contenente le buste con gli elaborati è immediatamente chiusa e siglata sul lembo dal Presidente o da un membro della Commissione.
    10. Al termine della consegna, previo controllo che il numero delle buste contenenti le buste con gli elaborati corrisponda a quello dei candidati presenti all'ultima prova, la Commissione procede alla loro punzonatura, così da identificare in maniera univoca per ogni busta, tramite il numero impresso, progressivo fino a concorrenza del numero dei candidati presenti, tutti i suoi contenuti. Le buste con gli elaborati dei candidati che non abbiano espletato tutte le prove scritte non sono sottoposte a punzonatura e sono allegate al verbale delle operazioni concorsuali. Effettuata l'operazione di punzonatura, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti gli elaborati e all'estrazione, da ognuna di esse, delle buste contenenti le schede anagrafiche.
    11. Al termine delle operazioni di cui al comma 10, le buste contenenti le schede anagrafiche vengono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Le buste contenenti gli elaborati vengono chiuse in distinte borse di sicurezza, su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Tutte le borse di sicurezza vengono chiuse in cassaforte.
    12. Ogni volta che le borse di sicurezza sono aperte, si procede, al termine della seduta, all'apposizione di un nuovo sigillo. La Commissione controlla che il numero del sigillo che si apre corrisponda a quello apposto nella precedente seduta.
    13. Al termine di tutte le operazioni di correzione si procede all'apertura delle buste contenenti le schede anagrafiche e all'abbinamento candidato-numero elaborato.
    14. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di loro riportato nella prova orale e nelle eventuali prove facoltative. L'elenco è affisso all'albo del Servizio del personale.
    15. La Commissione esaminatrice dispone in ordine alla pubblicità delle prove orali, tenendo conto del peculiare regime di accesso del pubblico alle sedi della Camera.